Comune di Salgareda

Imposte comunali

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Imposte comunali
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - INFORMATIVA ANNO 2023
Il 16 giugno p.v. scade la prima rata dell’I.M.U. 2023.
 
Scopo della presente guida è fornire istruzioni pratiche sull'applicazione dell’IMU introdotta dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 che, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, ne ha previsto l’accorpamento con la TASI ed ha modificato alcuni tratti nella gestione del tributo comunale.
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2020 è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2022 sono state riconfermate le seguenti aliquote d'imposta per l'anno 2023:
 
 
FATTISPECIE ALIQUOTA-IMPORTO
Aliquota abitazione principale (cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze) 0,48%
Detrazione abitazione principale € 200,00
Aliquota immobili ad uso produttivo gruppo catastale D
-     Di cui allo Stato       0,76%
-     Di cui al Comune    0,13%
 
0,89%
Aliquota aree edificabili 0,89%
Aliquota abitazione in concessione uso gratuito a parenti entro il primo grado 0,86%
Aliquota per gli altri immobili e terreni agricoli 1,04%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0%
 
Dal 2021 è stata modificata l’aliquota relativa agli usi gratuiti ai parenti entro il primo grado, che è pari all’8,6 per mille (aliquota ordinaria stabilita dallo Stato)
Di conseguenza l’uso gratuito registrato pagherà il 50% della suddetta aliquota.

OGGETTO DELL'IMPOSTA
l'IMU è dovuta:
- sugli immobili adibiti ad abitazioni principali di lusso (A1, A8 e A9) e sulle relative pertinenze;
- su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali (seconde case, immobili commerciali, artigianali, industriali, opifici, magazzini, laboratori, uffici ecc.);
- sulle ulteriori pertinenze oltre la prima dell'abitazione principale (C2, C6, C7);
- sulle aree edificabili- sui terreni agricoli non condotti direttamente;
Non è dovuta l'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoltori professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti al pagamento dell'IMU:
- tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili in forza di un diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi;
- in caso di successione, il coniuge superstite divenuto titolare ai sensi dell'art. 540 del c.c., del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale anche in presenza di altri eredi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU;
- il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Sono inoltre equiparate all'abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal Personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare e pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

DEFINIZIONE DI PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo.
Nel caso di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.
 
ESENZIONI D'IMPOSTA
Sono esenti dall'IMU le abitazioni principali e pertinenze (ad eccezione delle abitazioni in categoria A/1, A/8 e A/9).
 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011.

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota dal Comune è ridotta al 75%.

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Solo per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, in quanto le altre sono esenti da imposta, la detrazione per l'abitazione principale è pari ad € 200,00.
Va rapportata:
­ al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
­ in proporzione alla quota di destinazione d'uso dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte di ciascuno dei soggetti passivi, indipendentemente dalla quota di possesso (per esempio se la moglie possiede il 25% dell'abitazione principale ed il marito convivente possiede il 75% dell'abitazione principale, ad ognuno spetta la detrazione di € 100,00).
 
IMMOBILI POSSEDUTI DA PENSIONATI ESTERI
La Legge di bilancio 2021 (articolo 1 comma 48) ha previsto - per un solo immobile che fino al 2019 era considerato abitazione principale -  l’esonero parziale del 50% per i pensionati esteri a condizione che la pensione sia maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
 
VERSAMENTI
L'imposta va interamente versata al Comune tranne che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui versamento va effettuato allo Stato ad aliquota base (0,76 %) e al Comune per l'incremento dell'aliquota pari allo 0,13%
acconto                                             saldo
16/06/2023                                       18/12/2023
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 indicando i seguenti codici:
Codice Comune (Salgareda) H706
DESCRIZIONE Tributo Codice tributo F24
                                                                                              quota Comune        quota Stato
IMU – abitazione principale e pertinenze                                3912                          -------
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale                              3913                          -------
IMU – terreni agricoli                                                                     3914                          -------
IMU – aree fabbricabili                                                                  3916                          -------
IMU – altri fabbricati                                                                      3918                          -------
IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D  3930                          3925
 
Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell’imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti PARI O INFERIORE A EURO 10,00 ANNUI.
Per quanto riguarda la dichiarazione IMU/IMPI è disponibile il nuovo modello approvato con Decreto ministeriale.
Sono stati predisposti e saranno distribuiti a breve i modelli precompilati, vi è comunque la possibilità di richiedere il modello per il versamento al seguente indirizzo mail:tributi@comune.salgareda.tv.it.
Il modulo può essere ritirato anche presso l’ufficio tributi durante l’orario di apertura al pubblico previo appuntamento accedendo con le credenziali SPID al sito Internet e registrandosi nell’apposito portale “prenotazioni on line”, selezionando data, orario e motivazione.
E’ possibile contattare telefonicamente l’ufficio al n 0422 807042.
L'Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento, approfondimento.
ORARIO UFFICIO I.M.U.
Lunedì        9.00-12.30
Mercoledì   9.00-12.30 --- 15.00-18.00
Venerdì       9.00-12.30
 
  
Ministero delle Finanze risoluzione n. 1/DF
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