Contrattazione integrativa

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Descrizione
Allegato determinazione n. 314 del 13.3.2019 avente per oggetto "Art. 67 CCNL 21.5.2018. Disciplina delle risorse decentrate. Costituzione fondo anno 2019 (0.59 MB)
Inserita il 18/03/2019
Modificata il 18/03/2019
Art. 67 CCNL 21/05/2018. Disciplina delle risorse decentrate. Risorse stabili Costituzione Fondo anno 2019 (352.68 KB)
Inserita il 10/01/2019
Modificata il 10/01/2019
torna all'inizio del contenuto