Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Autocertificazione

 
L'Autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
 
Certificazione Anagrafica

 
L'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative'' prevede i dati per i quali si può ricorrere all'autocertificazione:
 

  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio;
  9. posizione obblighi militari;
  10. decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  11. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  12. appartenenza a ordini professionali;
  13. titolo di studio, esami sostenuti qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  14. esami sostenuti;
  15. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  16. possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  17. stato di disoccupazione;
  18. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  19. qualità di studente;
  20. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  21. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  22. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  23. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  24. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  25. qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tutte le dichiarazioni hanno validità sei mesi, tranne quelle relative:
 

  1. al luogo e alla data di nascita;
  2. alla nascita del figlio;
  3. al decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  4. al titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
  5. al titolo di studio o alla qualifica professionale posseduta;
  6. al codice fiscale o alla partita IVA;
  7. allo stato di disoccupazione;
  8. alla qualità di pensionato e/o categoria di pensione.

Per l'autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.
 
Atti Notori

Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nel precedente elenco, sono comprovati, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 comma 3 D.P.R. 445/2000). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000). Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.47 comma 2 D.P.R. 445/2000). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.19 D.P.R. 445/2000). Per l'autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.
Attenzione:l'autentica della firma non serve se la dichiarazione è inserita, richiamata o collegata ad una domanda e potrà essere firmata di fronte al funzionario competente a riceverla oppure spedita con allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
 
Per scaricare il testo completo della normativa di riferimento

L’acquisizione d’ufficio dei dati e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive
Normativa di riferimento

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative” e art.15 della legge n.183 del 12.11.2011).

La nuova disciplina prevede, in sintesi, quanto segue:
 

  1. le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
  2. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
  3. sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
  4. le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l’acquisizione delle informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all’Amministrazione certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato all'art. 43, comma 3 del D.P.R. 445/2000, modificato in tal senso dal D.L. 69/2013, art. 14, comma 1 ter. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax (art. 47, comma 2, lettera c del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale");
  5. le pubbliche amministrazioni, in alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
  6. la mancata risposta alle richieste di controllo di altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
  7. ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.

Misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli in attuazione dell'art. 72 del DPR. 445/2000 come modificato dalla Legge 183/2011
 
L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2012 la produzione di certificati è possibile solo nei rapporti tra privati, mentre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi i cittadini devono produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà. La normativa ha introdotto così l’assoluto divieto alle P.A. e a gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino dati già disponibili o in loro possesso, e l’obbligo di acquisire d’ufficio le relative informazioni detenute da altre amministrazioni.
 
Il Comune di Noale ha adottato e adotterà misure attuative, finalizzate al necessario riassetto delle procedure di competenza dei propri uffici. Alla luce delle novità normative, sono state altresì individuate, procedimento per procedimento, misure organizzative per un'adeguata attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e previste modalità tecniche per rispondere in modo tempestivo ed entro i termini di legge, alle richieste di acquisizione d'ufficio di dati delle P.A. e gestori di pubblici servizi, privilegiando ove possibile l'accesso diretto per via telematica.
 
Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni - Gestori pubblici servizi e il Comune di Noale
 
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi procedenti acquisiscono d'ufficio o chiedono conferma delle informazioni rese nelle dichiarazioni sostitutive inviando una richiesta contenente i dati dichiarati dal cittadino all'amministrazione certificante per il riscontro e la verifica della concordanza di quanto dichiarato e sottoscritto dal cittadino con i dati contenuti nelle banche dati del Comune di Noale.
 
Le richieste devono pervenire:
- all'indirizzo di posta certificata: comune.noale.ve@legalmail.it
- al fax n. 0415897242
 
Requisiti minimi delle richieste:
- essere prodotte su carta intestata delle P.A. o del gestore del pubblico servizio
- devono riportare il timbro, la firma autografa o digitale del richiedente
- devono indicare l'indirizzo PEC a cui rispondere
Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle richieste deve essere data conferma/ riscontro alle richieste.
 
Per maggiori Informazioni:
Ufficio Segreteria Urp
Tel. 041.5897255 – 228
comune.noale.ve@legalmail.it
noale@comune.noale.ve.it

Per scaricare il testo completo della normativa di riferimento
TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm 

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