Interventi straordinari e di emergenza
Art.42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
Anno 2013 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2014 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2015 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2016 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2017 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2018 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2019 | Fattispecie non verificatasi |
Anno 2020 | Emergenza Sanitaria Covid19 - link alla news dedicata |
Anno 2021 | Emergenza Sanitaria Covid 19 - link alla news dedicata |
Anno 2022 | vedi sotto documentazione rendicontazione - Emergenza Covid - Emergenza Guerra Ucraina |