Città di Marcon
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Ho ricevuto un avviso di accertamento: e adesso?

 
  1. Cos’è l’avviso di accertamento
  2. Com’è strutturato l’avviso di accertamento
  3. Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento
  4. Il contraddittorio preventivo
  5. Posso chiedere la rateizzazione?
 
 
  1. Cos’è l’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento è la comunicazione attraverso la quale il Comune procede a notificare al contribuente un omesso/parziale/tardivo versamento dell’imposta.
Viene inviata dall’Ufficio competente (Ufficio Tributi) a seguito di un’attività di controllo ed accertamento delle dichiarazioni omesse, incomplete oppure infedeli e/o a seguito di un’attività di verifica degli omessi, parziali o ritardati versamenti.
Entro i termini di legge il Comune provvede alla notifica dell’atto al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
 
 
  1. Com’è strutturato l’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica come previsto dalla vigente normativa.
Per maggiore chiarezza e trasparenza, l’avviso di accertamento riporta un riepilogo della situazione patrimoniale del contribuente nonché un quadro riepilogativo di eventuali aree edificabili in suo possesso.
Nell’avviso di accertamento sono indicate inoltre le modalità di pagamento ed i termini e le modalità di presentazione del ricorso.
All’avviso di accertamento è allegato il modello F24 utile al versamento di quanto dovuto.
 
  • Si ricorda al contribuente che ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 792 lettera b), decorso il termine utile per la presentazione del ricorso l’avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo ed è quindi idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
 
  1. Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento
La prima cosa da fare quando si riceve un avviso di accertamento è leggerlo con attenzione: nell’avviso di accertamento, infatti, ci sono tutti le informazioni necessarie per procedere nel modo corretto. Quindi:
 
  1. Nel caso in cui i dati presenti nell’avviso di accertamento siano corretti, il contribuente dovrà procedere al versamento di quanto dovuto utilizzando il modello F24 allegato all’avviso di accertamento.
  2. Nel caso in cui il contribuente sia in possesso di dati difformi da quelli contenuti nell’avviso di accertamento ricevuto, può contattare l’Ufficio Tributi e presentare un’istanza di riesame.
In ogni caso, l’istanza non sospende né interrompe il termine di pagamento né i termini per la presentazione del ricorso contro l’avviso di accertamento.
È possibile presentare istanza di accertamento con adesione nei soli casi di materia concordabile, ossia nel caso di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dall’applicazione di questa tipologia di istanza le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinati.
Il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, secondo le modalità previste da normativa e contenute nell’atto stesso.
 
 
  1. Il contraddittorio preventivo
Ai sensi della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), così come modificata dal D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato e preventivo.
 
In altre parole, in presenza di atti con i quali l’Ente disconosce un’esenzione/agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva (ad es. nel caso del valore delle aree edificabili ai fini IMU), l’Ufficio Tributi deve comunicare al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno “schema di atto” prima di procedere con l’emissione dell’atto finale.
 
Il contribuente ha a disposizione un termine pari a 60 (sessanta) giorni per formulare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L’atto adottato all’esito del contraddittorio terrà conto delle osservazioni del contribuente e sarà motivato con riferimento a quelle che l’Ente riterrà di non accogliere.
 
 
  1. Posso chiedere la rateizzazione?
Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo (ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 792 lettera b)) è possibile concedere, su specifica domanda dell’interessato e per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, una dilazione di pagamento (ai sensi della L. 160/2019, art. 1 commi da 796 a 802).
L’importo minimo della rata non può essere inferiore a 100,00 euro e la rateizzazione può essere concessa secondo il seguente schema:
Cifra da versare Rate
Fino a € 100,00 Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 a € 500,00 Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000,00 Fino a 12 rate mensili
Da €3.000,01 a € 6.000,00 Fino a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000,00 Fino a 36 rate mensili
Oltre € 20.000,00 Fino a 72 rate mensili
Fonte: L. 160/2019 art.1 comma 796

 
A pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione deve essere allegata:
  1. Una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità (in essere al momento della dichiarazione ed al 31 dicembre dell’anno precedente) delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
  2. Per le attività economiche, la documentazione contabile che comprovi lo stato di temporanea difficoltà.
 
  • Si ricorda che è il Funzionario Responsabile a valutare se accogliere o meno l’istanza di rateazione e, nel caso, è il Funzionario a stabilire il numero delle rate tenuto conto della richiesta del debitore e nel rispetto delle fasce di debito indicate nella precedente tabella.
ATTENZIONE! Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro 30 giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
 
 
Richiesta di rateizzazione in presenza di debiti superiori ad € 20.000,00 (art. 29 Regolamento Comunale)
 
La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 20.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 36, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell’Amministrazione Comunale.
Ai fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto  passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Marcon, comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati.
Tale garanzia deve prevedere:
  • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
  • l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
  • la validità fino all’effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Marcon;
  • il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.
 
In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell’Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore.

 
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