Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

 

Art. 35 Esenzioni, riduzioni ed incentivi

1. Sono esenti dal tributo:

a) i nuclei familiari in condizioni di permanente assistenza da parte del Comune o di indigenza accertata in base a criteri fissati dal Consiglio Comunale;

b) i locali adibiti ad usi sociali e ricreativi senza scopo di lucro;

c) i locali delle scuole pubbliche non statali, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.

d) le attività professionali che dichiarino nella denuncia originaria di non occupare nessuna superficie all’interno dei locali adibiti a civile abitazione e/o non aperte al pubblico.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata annualmente nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale nonché dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%; a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;

d) nuclei familiari aventi 4 e più figli minori in carico: € 50,00.

3. E’ previsto l’accesso a condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell’ ARERA, sulla base dei principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’ Ambiente e del MARE e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4.Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, che deve essere debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5.In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all’articolo 6 del DL 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della tari di cui all’articolo 1, c. 639, della L. 147/2013, dovuta per l’anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.Tale fondo è altresì alimentato dalle risorse a sostegno delle funzioni fondamentali, assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate.

La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche che hanno avuto una chiusura totale o parziale per almeno due mesi nel corso del 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari al 40% del totale della quota variabile e della quota fissa. Il riconoscimento ed il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, da rendere al gestore della tari, secondo termini e modalità definite dal medesimo, entro il 30 settembre 2021, utilizzando il modello reso disponibile dall’ente gestore della tari, e sarà riconosciuta nelle rate a saldo e conguaglio ancora da riscuotere e dovute per l’anno 2021.

Tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ovvero con l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all’art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 nonchè con le risorse che verranno assegnate ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021.

Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni le seguenti attività economiche: banche ed istituti finanziari, supermercati ed ipermercati, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, attività indicate nel DPCM del 3 marzo 2021 (all. 23 e 24).

6. Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 507/93, è prevista l’esenzione dal pagamento del tributo relativo ai rifiuti sanitari, raccolti negli appositi contenitori su richiesta assegnati dall’Amministrazione Comunale alle famiglie che curano ed assistono persone incontinenti provviste di idonea certificazione.

7. Le predette esenzioni e riduzioni di cui ai commi 1, 2 (solo lettera d) e 6, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

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