Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli in genere effettuati, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dell’art. 1 comma 792, lett. b) della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento esecutivo deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato intestato al Comune.
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Si fa rinvio agli articolo 40, 41 e 42 del vigente regolalmento I.U.C. Componente TARI.
 
  Applicazione del ravvedimento operoso
Chi non non ha potuto pagare, in tutto o in parte, la TARI entro le scadenze stabilite,  può ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare il tributo dovuto con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 ed è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata ovvero nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell’atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
Per il tributo sui rifiuti (TARI) per le quali il contribuente non è in grado di determinare l’importo da versare, il conteggio deve essere richiesto all’ufficio tributi.
L’istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  1. violazioni derivanti da omessi versamenti,
  2. violazioni relative a parziali versamenti,
  3. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
  4. iolazioni per infedele denuncia
L’applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
Ravvedimento sprint:
per omesso/tardivo versamento sanato entro 14 giorni successivi dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
 
giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
sanzione 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
 
Ravvedimento breve :
per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione è pari all’1,5% dell’imposta;
 Ravvedimento medio :
per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione èpari all’1,67% dell’imposta;
 Ravvedimento ordinario :
per omesso versamento, sanato dal novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza ma entro l’anno, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta;
 Ravvedimento ultrannuale:
per omesso versamento, sanato entro il termine di 2 anni, la sanzione è pari al 4,28% dell’imposta;
 Ravvedimento lungo :
per omesso versamento, sanato oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni, la sanzione è pari al 5% dell’imposta;
La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
la somma omessa;
l’importo della sanzione, determinata come sopra indicato;
gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
 In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

 

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