Trasparenza rifiuti


Calcolatore TARI



365


0
0


5,00%


Avvisi e informazioni

 

Art. 30 Articolazione della tariffa Commisurazione della tassa

1. Il Comune ha introdotto, per il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, un modello organizzativo e gestionale attuativo delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e delle norme contenute nel DPR 158/99 " "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", sia con riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, sia con riguardo all'applicazione di un modello tariffario impostato sulla qualità e sulla quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

A tale proposito il Comune ha adottato due diversi sistemi di raccolta dei rifiuti prodotti:

A) il sistema prevalente di raccolta con cassonetto personalizzato con trasponder, assegnato alla singola utenza. Questo sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità prodotte dall'utente attraverso una tecnologia di identificazione e pesatura installata sul mezzo di raccolta dei rifiuti ed il transponder montato sul cassonetto personalizzato. Detto sistema comporta due oneri in carico all’utenza:

1) l’utente è obbligato a ritirare il cassonetto personalizzato entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione e detenzione dei locali;

2) è vietato il trasferimento discrezionale del bidone personalizzato all’ utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell’utenza, il cassonetto personalizzato deve essere riconsegnato al Comune.

B) il sistema di raccolta rifiuti con presscontainer. Questo sistema prevede il conferimento dei rifiuti sulla macchina previa identificazione mediante inserimento della stessa chiave elettronica utilizzata per l’accesso all’ecocentro. Il sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità prodotte dall’utenza attraverso una tecnologia di identificazione e pesatura installata sul press container.

Detto sistema comporta tre oneri a carico all’utenza:

1) l’utente è obbligato a ritirare la chiave elettronica personalizzata entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione dei locali;

2) è vietato il trasferimento discrezionale della chiave elettronica personalizzata alla utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell’utenza, la chiave elettronica personalizzata deve essere riconsegnata al Comune.

3) il servizio di raccolta con presscontainer diventa obbligatorio per tutte le utenze che aderiscono a tale modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, ad eccezione di quelle rientranti all’art. 18, comma 2 lettere a,b e c, e sostituisce il sistema fino a quel momento in uso.

Nel caso in cui diversi nuclei familiari sono domiciliati e/o residenti nella stessa civile abitazione, per i quali sussiste l’obbligo di presentare distinte denuncie di occupazione dei locali possono, in considerazione della ridotta quantità di rifiuti prodotti, chiedere l’utilizzo in comune del cassonetto e/o chiave personalizzati; tale volontà deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Le eventuali eccedenze di peso e di svuotamenti rispetto ai minimi previsti sono imputate all’utenza intestataria del cassonetto o della chiave elettronica personalizzati.

In riferimento all'art. 65 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2000, n. 25/E "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. (…) Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all’articolo 49 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22", il Comune adotta il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla quantità e alla qualità di rifiuti solidi urbani effettivamente prodotti ed al loro costo di smaltimento. Questo criterio sostituisce il sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria calcolata secondo i criteri del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al relativo costo di smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri e sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale è obbligatorio presentare la denuncia di inizio occupazione. La tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica categoria di utenza non domestica ed è commisurata alla qualità e quantità di rifiuti prodotti o, se il cassonetto personalizzato non viene

utilizzato, alla sola quota fissa. Solo in questo caso l’utenza non domestica potrà evitare assegnazione del cassonetto personalizzato e sarà autorizzata a conferire i soli rifiuti assimilati nel cassonetto dell’unità immobiliare adibita a civile abitazione.

4. I contribuenti sono stati suddivisi in due gruppi fondamentali di utenze:

utenze domestiche;

utenze non domestiche.

5. I costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento sono suddivisi per centri di costo; questi sono a loro volta articolati e raggruppati in costi fissi e costi variabili così come definiti nel DPR 158/99.

6. I costi totali moltiplicati per la percentuale di copertura formano il gettito preventivo per il calcolo delle tariffe.

La tariffa della tassa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Tassa = Qf + (Qbv + Qv + Qo)

Qf: QUOTA FISSA (canone di allacciamento al servizio) relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti.

Qbv: QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO (canone base servizio) che si può definire come canone di allacciamento al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze.

Qv: QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo) è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di allacciamento al servizio.

Qo: QUOTA ORGANICO relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio.

Tariffe utenze domestiche

1. QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi):

L’importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell’aggregazione dei costi fissi generali del servizio per entrambi i gruppi di utenze, moltiplicati per la percentuale del gettito TARSU di competenza delle utenze domestiche.

La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione, ricavato dall’elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell’aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato (cassonetto/presscontainer) agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di svuotamenti minimi medi e chilogrammi minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell’aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minimo per i singoli nuclei familiari (sottocategorie) prevista dal canone di base. L’importo relativo è pari alla moltiplicazione fra il numero di conferimenti e le quantità di rifiuti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QUOTA ORGANICO

Quota di allaccio al servizio di raccolta del rifiuto organico calcolata in funzione di costi relativi a tale servizio di raccolta;

1) costo dei sacchetti in carta speciale;

2) numero di svuotamenti dei cassonetti multiutenza;

3) ripristino delle fodere;

4) costo delle fodere in carta speciale

5) costi di smaltimento del rifiuto organico.

La somma di tali costi viene ripartita sulle utenze allacciate al servizio e rapportata al numero di persone componenti la singola utenza domestica.

L’appartenenza del generico contribuente della categoria domestica alla generica sottocategoria abitativa è definita annualmente al momento dell’elaborazione del ruolo:

contribuenti residenti: dal numero di persone presenti nello stato famiglia.

contribuenti non residenti/domiciliati: convenzionalmente appartenenti alla sottocategoria abitativa 1 (locali ad uso abitazione e loro pertinenze con un occupante);

conviventi:se residenti vale a); se non residenti/domiciliati vale b).

le unità immobiliari adibite a civile abitazione momentaneamente non occupate, ma arredate con mobili e suppellettili e dotate di allacciamento alle utenze (acquedotto, energia elettrica, etc.): trova applicazione la lettera b) del presente comma, sia per i residenti che per i non residenti."

Tariffe utenze non domestiche

QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi)

L’importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell’aggregazione dei costi fissi generali del servizio per entrambi i gruppi di utenze, moltiplicati per la percentuale del gettito TARSU di competenza delle utenze non domestiche.

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione (Kc) pesato sui metri quadri delle singole categorie di utenza (vedi allegato 1 – tabella 3b del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto dalla tabella 3b. Nel caso di valori intermedi tra il valore massimo e minimo sono stati confermati.

QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell’aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alle quantità di rifiuto medie effettivamente conferite. Il valore dipende dalla media pesata dopo aver tolto i valori massimi e minimi al fine di ottenere un minimo reale adeguato per ogni sottocategoria di utenza.

QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell’aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima prevista per ogni singola categoria di utenza non domestica prevista dal canone di base. L’importo relativo è pari alla moltiplicazione fra il numero di svuotamenti e le quantità di rifiuti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QUOTA ORGANICO La tariffa relativa al servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche viene calcolata in base alla somma del numero di svuotamenti del cassonetto personalizzato consegnato alla singola utenza moltiplicato per il costo unitario dello svuotamento e del numero di chilogrammi conferiti al servizio di raccolta moltiplicato per il costo di smaltimento del rifiuto organico.

Applicazione della tassa in funzione

dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell’art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data di diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Nel caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei

contenitori, oppure sulla capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Classi di appartenenza

1. Agli effetti dell’applicazione della tassa i locali e le aree secondo l’uso cui sono destinati, sono suddivisi principalmente in due gruppi omogenei di categorie di utenza e classificati successivamente in categorie e sottocategorie di utenza, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni:

- utenze domestiche (cat principale);

- utenze non domestiche;

Mentre le categorie del gruppo B sono tutte categorie principali, la categoria di utenze domestiche è articolata a sua volta in 6 sottocategorie abitative con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (nuclei familiari):

GRUPPO A – CATEGORIA PRINCIPALE UTENZE DOMESTICHE

SOTTOCATEGORIE ABITATIVE

locali ad uso abitazione e loro pertinenze occupate da nuclei familiari con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti Denominazione

Descrizione

- sottocategoria 1

locali ad uso abitazione e loro pertinenze con un occupante

- sottocategoria 2

locali ad uso abitazione e loro pertinenze con due occupanti

- sottocategoria 3

locali ad uso abitazione e loro pertinenze con tre occupanti

- sottocategoria 4

locali ad uso abitazione e loro pertinenze con quattro occupanti

Art. 35 Esenzioni, riduzioni ed incentivi

1. Sono esenti dal tributo:

a) i nuclei familiari in condizioni di permanente assistenza da parte del Comune o di indigenza accertata in base a criteri fissati dal Consiglio Comunale;

b) i locali adibiti ad usi sociali e ricreativi senza scopo di lucro;

c) i locali delle scuole pubbliche non statali, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.

d) le attività professionali che dichiarino nella denuncia originaria di non occupare nessuna superficie all’interno dei locali adibiti a civile abitazione e/o non aperte al pubblico.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata annualmente nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale nonché dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%; a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;

d) nuclei familiari aventi 4 e più figli minori in carico: € 50,00.

3. E’ previsto l’accesso a condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell’ ARERA, sulla base dei principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’ Ambiente e del MARE e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4.Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, che deve essere debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5.In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all’articolo 6 del DL 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della tari di cui all’articolo 1, c. 639, della L. 147/2013, dovuta per l’anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.Tale fondo è altresì alimentato dalle risorse a sostegno delle funzioni fondamentali, assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate.

La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche che hanno avuto una chiusura totale o parziale per almeno due mesi nel corso del 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari al 40% del totale della quota variabile e della quota fissa. Il riconoscimento ed il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, da rendere al gestore della tari, secondo termini e modalità definite dal medesimo, entro il 30 settembre 2021, utilizzando il modello reso disponibile dall’ente gestore della tari, e sarà riconosciuta nelle rate a saldo e conguaglio ancora da riscuotere e dovute per l’anno 2021.

Tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ovvero con l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all’art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 nonchè con le risorse che verranno assegnate ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021.

Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni le seguenti attività economiche: banche ed istituti finanziari, supermercati ed ipermercati, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, attività indicate nel DPCM del 3 marzo 2021 (all. 23 e 24).

6. Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 507/93, è prevista l’esenzione dal pagamento del tributo relativo ai rifiuti sanitari, raccolti negli appositi contenitori su richiesta assegnati dall’Amministrazione Comunale alle famiglie che curano ed assistono persone incontinenti provviste di idonea certificazione.

7. Le predette esenzioni e riduzioni di cui ai commi 1, 2 (solo lettera d) e 6, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Art. 36 Agevolazioni per le utenze non domestiche

Per il recupero dei rifiuti:

1. Alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al Gestore del servizio e rifiuti assimilati conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, la tariffa viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

• per il conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile (vetro-carta-plastica-verde-umido-legno), la riduzione è equivalente al corrispettivo delle frazione inviata a recupero risultante dalla tabella allegata alla deliberazione delle tariffe;

• conferimento a terzi della frazione imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), riduzione del 20% sulla parte variabile.

2. La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all’anno solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari o documenti similari) probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati a recupero.

3. Ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013, agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di agevolazioni disciplinate da Arera, nelle modalità disciplinate dalla stessa Autorità, nonché il riconoscimento di quanto disposto dall’articolo 238 comma10 e dall’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 per le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti previa dimostrazione di avvio al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recuperol’applicazione. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020, dovrà essere comunicata al comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 37 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa.

Art. 38

Allegati

Descrizione Nome
RIDUZIONI 2021 RIDUZIONI TARI 2021.pdf  
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021.pdf  
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021 PRESSCONTAINER TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021 PRESSCONTAINER.pdf  
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021.pdf  
torna all'inizio del contenuto