Separazioni e divorzi in Comune

SEPARAZIONI E DIVORZI

La legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) nuove modalità di separazione personale e di divorzio: Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi innanzi all'avvocato

SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 162/2014 è possibile per i coniugi di comparire direttamente innazi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Per rendere le dichiarazioni Innanzi all'Ufficiale di Stato Civile è che necessario che:
- non vi siano figli minori
  o figli portatori di handicap grave
  o figli economicamente non autosufficienti
- non vi siano patti di trasferimento patrimoniale.

La normativa prevede che le dichiarazioni di accordo separazione o di divorzio siano confermate da entrambi i coniugi a distanza di almeno 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il         matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato
   con rito concordatario/religioso  o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi

Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Il procedimento viene avviato dall'Ufficiale di Stato Civile su appuntamento, previa comunicazione dei dati necessari all'istruttoria.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

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SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'AVVOCATO
L’art. 6 della Legge 162/2014 prevede la possibilita di stipulare la convenzione
di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero 
La documentazione può essere inoltrata, da entrambi le parti, a mezzo l'avvocato che ha partecipato alla stipula della convenzione

- per raccomandata AR da ciascuno degli avvocati di parte;
- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune che rilascerà ricevuta
- tramite PEC al seguente indirizzo: zovencedo.vi@cert.ip-veneto.net corredata    da firma digitale dell'avvocato

Per ogni informazione l'Ufficio di Stato Civile è disponibile telefonicamente allo 0444893065 int. 1. 

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Normativa di riferimento:
  • D. L. 12 Settembre 2014, n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.
  • Circolare n. 16/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
  • Circolare n. 19/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
  • Circolare n. 6/2015 del Ministero dell'Interno
  • Legge n. 55 del 6 Maggio 2015
 
 



 

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