Unioni Civili

Descrizione

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/07/2016 del Dpcm n. 144 del 23/07/2016, che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili regolate dalla legge 76/2016, sono attivate le procedure per l’attuazione del nuovo istituto.


Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
  1. sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; (se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile;  in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;)
  3. sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile;
  4. non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  5. sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile

Scelta del cognome comune
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, senza che questo comporti alcun cambiamento di cognome

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall’unione civile derivano i seguenti

obblighi reciproci:
  1. assistenza morale e materiale
  2. coabitazione
  3. contribuzione ai bisogni comuni, ciascuna parte in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritti
  1. agli alimenti All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni  codice civile relative agli obblighi alimentari
  2. successori In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro, che quella relativa al trattamento di fine rapporto

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
  1. per morte di una delle parti;
  2. per divorzio con procedimento giudiziario
  3. negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
  4. per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile;
  5. per rettificazione di sesso.

Matrimonio contratto all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato.

Richiesta e costituzione dell'unione civile
Fase istruttoria:
Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna il modulo di comunicazione dati.
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
I moduli possono essere trasmessi
  1. via email all'indirizzo info@comune.zovencedo.vi.it;
  2. via pec all'indirizzo zovencedo.vi@cert.ip-veneto.net (riceve solo da pec)
  3. fax al numero 0444893389;
  4. consegnati all'ufficio protocollo
Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio di Stato Civile matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di Stato Civile concorderà con i richiedenti la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile.

Entrambi le parti devono presentarsi all'ufficio di Stato Civile nel giorno stabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L’Ufficiale di stato civile redigerà apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento di identità valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l’ufficio di Stato Covile, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, dovranno rendere all’Ufficiale di stato civile, dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento di identità valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti, e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L'atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita. Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.
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