Atti generali

 Normativa Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

Articolo 12, comma 1, lettera a
"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

Art. 12 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo                       e amministrativo generale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.  

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