Provvedimenti dirigenti amministrativi

 Normativa Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

Articolo 23

"Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) (lettera soppressa dall'art.22 del D.lgs.n.97 del 2016);

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) (lettera soppressa dall'art. 22 del D.Lgs n.97 del 2016)

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche
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