Segnalazione di Illeciti e Irregolarità (Whistleblowing)
Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)
Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.
Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.
La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.
Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo.
Il servizio informatizzato garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile che il responsabile della prevenzione della corruzione richieda chiarimenti al segnalante. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.
Forme e modalità della segnalazione
La segnalazione può essere presentata:
Nel Comune di Nove possono segnalare illeciti e irregolarità i dipendenti e altre categorie di collaboratori. Quindi possono accedere al servizio informatizzato con le stesse garanzie tecniche di riservatezza:
Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati. Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.
Ad esempio i fatti comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica e il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.
Cosa deve contenere la segnalazione
E’ importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Come stabilito nelle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione in sintesi deve contenere almeno:
Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente fondate le segnalazioni su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorative.
Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.
Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.
Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.
La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.
Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo.
Il servizio informatizzato garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile che il responsabile della prevenzione della corruzione richieda chiarimenti al segnalante. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.
Forme e modalità della segnalazione
La segnalazione può essere presentata:
- con il servizio informatizzato del Comune di Nove che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla legge: accedi alla procedura di Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing).
Attenzione: prima di procedere invitiamo a leggere le informazioni di dettaglio sulla Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing). - direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nel Comune di Nove possono segnalare illeciti e irregolarità i dipendenti e altre categorie di collaboratori. Quindi possono accedere al servizio informatizzato con le stesse garanzie tecniche di riservatezza:
- dipendenti, anche a tempo determinato;
- collaboratori;
- stagisti o tirocinanti.
Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati. Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.
Ad esempio i fatti comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica e il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.
Cosa deve contenere la segnalazione
E’ importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Come stabilito nelle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione in sintesi deve contenere almeno:
- I dati del segnalante (sono trattati tutelando la riservatezza);
- Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- la chiara descrizione del fatto.
Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente fondate le segnalazioni su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorative.
Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.
Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
- cura l’istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.
- predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
- inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c’è una rafforzata tutela della riservatezza:
- a soggetti terzi interni competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti (Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto);
- a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC).
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