Organi di indirizzo politico (pubblicazioni ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 33/2013)
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; (*)
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
(*) Lettera così modificata dall’ art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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Organi di indirizzo politico (pubblicazioni ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 33/2013) (123.55 KB)
Inserita il 11/11/2025
Modificata il 11/11/2025
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