Comune di Lugo di Vicenza

RICHIEDERE L'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE


COS'E' L'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE


L’assegno per il nucleo familiare è un contributo erogato dall’Inps a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minorenni residenti nel Comune di Lugo di Vicenza, iscritti nella stessa famiglia anagrafica del richiedente e con lo stesso effettivamente conviventi per tutto il periodo di erogazione dell'assegno, il cui valore Isee in corso di validità e senza omissioni o difformità non superi determinate soglie.
 


CHI PUO' RICHIEDERE L'ASSEGNO


L’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto solo da uno dei due genitori per il nucleo in cui siano effettivamente presenti almeno tre figli minori.

E' NECESSARIO:

  1. essere residenti nel Comune di Lugo di Vicenza;
  2. avere tre figli di età inferiore ai 18 anni (per "figli" si intendono quelli naturali, adottivi o in affido preadottivo e che siano effettivamente presenti nel nucleo);
  3. avere un valore Isee in corso di validità non superiore a 8.788,99 euro (in caso di genitore non coniugato o non convivente con l'altro genitore è necessario l'Isee minorenni).
  4. essere cittadino italiano o cittadino comunitario oppure appartenente a paesi terzi in qualità di cittadino. In quest’ultimo caso devono essere soddisfatte alcune condizioni (tutte le informazioni sono a disposizione nel sito Inps al link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50090).

COME PRESENTARE LA DOMANDA
 
La domanda va presentata presso l'ufficio Servizi Sociali di Lugo di Vicenza, previo appuntamento, contattando la dottoressa Lorenzin Valentina al numero 0445-860542 int. 5, oppure tramite mail all'indirizzo assistentesociale@comune.lugo.vi.it.

DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE:

NOTE
 
Con l'introduzione dell'Assegno Unico e universale (L. 46/2021) vengono riordinate tutte le misure economiche a sostegno delle famiglie.

Il comma 2 dell'art. 10 prevede l’abrogazione dal 1° marzo 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 L. n. 448/1998), concesso dai singoli comuni ma erogato dall’INPS in misura non superiore a 1.886,82 euro totali (valore applicato per l’anno 2021).

Per l’anno 2022, l’assegno sarà riconosciuto “esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio”.

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