Trasparenza rifiuti
3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.Avvisi e informazioni
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di
interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere
tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento
(cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il
versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in
misura ridotta.
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data
dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene
entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato
commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro iltermine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall' 'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non
è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle
disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso,sempre che la violazione non sia stata già constatata
e comunque non siano iniziati accessi,ispezioni, accessi, e verifiche amministrative di accertamento da parte
dell'ufficio tributi per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per
omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
SANZIONI:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della
differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
INTERESSI: calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura
prevista per gli interessi legali:
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% dal 01/01/2021
interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere
tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento
(cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il
versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in
misura ridotta.
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data
dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene
entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato
commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro iltermine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è
prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall' 'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non
è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
Il contribuente che abbia omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle
disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso,sempre che la violazione non sia stata già constatata
e comunque non siano iniziati accessi,ispezioni, accessi, e verifiche amministrative di accertamento da parte
dell'ufficio tributi per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune invia un sollecito di pagamento, seguito dall'avviso per
omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
SANZIONI:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della
differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
INTERESSI: calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura
prevista per gli interessi legali:
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% dal 01/01/2021
Allegati
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