Organi di indirizzo politico amministrativo

Comune di PORTO TOLLE
(Provincia di Rovigo)
1^ Settore – Segreteria
e-mail: affarigenerali.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
 
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.

 
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1.  Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a)  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b)  il curriculum;
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f)  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio
 
 
 Con deliberazione n. 65 del 31.07.2013 l’Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) afferma che “stante l’abrogazione dell’articolo 41-bis del Dlgs 2672000 da parte del Dlgs 332013, occorre considerare il riferimento all’articolo 1, comma 5, n. 5) delle legge 5 luglio 1982, n. 441” con l’effetto che, per detta norma, “sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dai dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1”

 
Descrizione
Normativa (220.61 KB)
Inserita il 04/08/2021
Modificata il 04/08/2021
torna all'inizio del contenuto