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Oneri informativi per cittadini e imprese

Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

Prassi - MINISTERO FINANZE - Nota 29 gennaio 2016, n. 2472
Imposta municipale propria (IMU) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari - Obbligo di registrazione del contratto (pdf 116 Kb)


Disposizione applicabile solo alle amministrazioni dello Stato.

TRIBUTI – COMODATO D'USO GRATUITO - CONDIZIONI PER GODERE DELL'AGEVOLAZIONE IMU-TASI

Dal 1° gennaio 2016 viene introdotta una riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza e a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

 

  • il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
  • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, nello stesso Comune, non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  • il contratto di comodato deve essere registrato.

In particolare, in merito all'ultimo requisito elencato, è necessario che il contratto sia registrato entro il 20 gennaio 2016 al fine di godere dell'agevolazione fin dal 1° gennaio.

 

Chi registra il contratto in data successiva al suddetto termine ha due possibilità:

 

  • pagare le sanzioni previste per il ritardo;
  • far valere il contratto solo dal momento della registrazione, versando l'imposta completa per il periodo precedente.

 

 


 

Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi


 

calcoloiuclogo

 


 

Con delibera consiliare n.13 in data 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunata (IUC), in vigore dall'1/1/2014: Regolamento IUC (pdf 3,56 Mb)

versione documento alta definizione (pdf 13,97 Mb)


L’imposta unica comunale, c.d. IUC, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, approvata con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. si tratta dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di quelle ad essa assimilate, delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali non strumentali, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Tale ultima componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. In definitiva, la IUC si compone di tre tributi: l’IMU, imposta di natura patrimoniale; la TASI, tributo sui servizi indivisibili che assorbirà la maggiorazione statale sulla TARES; la TARI, tassa sui rifiuti che sostituirà i precedenti prelievi in materia. 

 

 


 

E' possibile eseguire il calcolo IUC on-line cliccando sul logo qui in basso;

B IUC Anutel 150

 

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