Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

REGOLAMENTO TARI

ART. 29 ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a mille metri dal più vicino punto di conferimento del secco/umido, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 39 e non è cumulabile con altre riduzioni esclusa la riduzione per compostaggio disciplinata al successivo art. 30. 

ART. 30 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %; c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata da idonea documentazione . Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche . Le riduzioni di cui al comma 3) sono altresì riconosciute per le unità immobiliari:
− tenute a disposizione di cui all’art. 30, lettera a);
− che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all’art. 29.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 31 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 32 SPECIFICHE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE:
La tariffa relativa a
Cat. 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
Cat. 23. Birrerie, hamburgerie, mense
Cat. 24. Bar, caffè, pasticceria
Cat. 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
Cat. 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
è ridotta del 30% della parte variabile qualora venga comunicato per iscritto all’ufficio tributi che si provvede autonomamente allo smaltimento della frazione umida attraverso il compostaggio. 

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