CORONAVIRUS, IL PRESIDENTE CONTE FIRMA IL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020
Pubblicata il 04/12/2020
Dal 04/12/2020 al 31/12/2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna si attende la nuova classificazione (declassamento in zona gialla o conferma della zona arancione).
Sulla Gazzetta ufficiale n. 301, Edizione straordinaria del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”.
IL DPCM 3/12/2020 ED IL DECRETO-LEGGE 2/12/2020
Il nuovo dPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Il nuovo dPCM 3 dicembre 2020 che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 gioni e, quindi, sino al 15 gennaio 2021 ha una struttura analoga a quella del dPCM 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:
L’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 1 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in tutte le regioni individuate come “zone gialle” occorrerà fare riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 10 del dPCM 3/12/2020 nelle lettere dalla a) alla pp) che sono del tutto analoghe alle stesse lettere dell’articolo 1, comma 9 previgente dPCM 3/11/2020. L’unica novità consiste nell’inserimento del comam 4 in cui si fa riferimento alle limitazioni contenute all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,ì in cui è precisato che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
L’articolo 2 rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 2 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in aggiunta alle limitazioni contenute nell’articolo 1, le Regioni definite da un’Ordinanza del Ministro della salute Zone arancioni dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 2 che consistono, così come indicato al comma 4 dello stesso articolo 2:
Con l’articolo 14 del provvedimento è, poi, disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono definite:
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna si attende la nuova classificazione (declassamento in zona gialla o conferma della zona arancione).
Sulla Gazzetta ufficiale n. 301, Edizione straordinaria del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”.
IL DPCM 3/12/2020 ED IL DECRETO-LEGGE 2/12/2020
Il nuovo dPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Il nuovo dPCM 3 dicembre 2020 che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 gioni e, quindi, sino al 15 gennaio 2021 ha una struttura analoga a quella del dPCM 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:
- per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente dPCM zone arancioni;
- per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente dPCM zone rosse.
L’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 1 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in tutte le regioni individuate come “zone gialle” occorrerà fare riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 10 del dPCM 3/12/2020 nelle lettere dalla a) alla pp) che sono del tutto analoghe alle stesse lettere dell’articolo 1, comma 9 previgente dPCM 3/11/2020. L’unica novità consiste nell’inserimento del comam 4 in cui si fa riferimento alle limitazioni contenute all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,ì in cui è precisato che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
L’articolo 2 rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 2 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in aggiunta alle limitazioni contenute nell’articolo 1, le Regioni definite da un’Ordinanza del Ministro della salute Zone arancioni dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 2 che consistono, così come indicato al comma 4 dello stesso articolo 2:
- nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/12/2020;
- nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
- nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del dPCM 3/12/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del dPCM 3/12/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- nella possibilità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- nella sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
- nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/12/2020;
- nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
Con l’articolo 14 del provvedimento è, poi, disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono definite:
- zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
- zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
![]() |
2.22 MB |
![]() |
6.72 MB |

