DIVIETO DI COMUNICAZIONE NON ISTITUZIONALE
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (D.P.R. 16 febbraio 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (17 aprile 2016) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
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