Applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria)

Pubblicata il 15/05/2012
Dal 15/05/2012 al 31/12/2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
INFORMA
che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti;
Base imponibile:
 
  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55
Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 60 Cat. D/5 80
Valore imponibile= rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
 
  • Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
 
  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che saranno disponibili sul sito internet dell’Ente;
 
  • Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
 
  •  
Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:
Fattispecie Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze 0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Tutti gli altri immobili 0,76%
 
Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull’imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la quota statale, pari al 50% del tributo determinato applicando l’aliquota statale di base (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011)
L’importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:
- abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente,
  • ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
  • al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
- fabbricati rurali strumentali, al 30% dell’imposta determinata applicando l’aliquota sopra indicata;
- per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.
Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012.
Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è F095. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====
Fabbricati rurali strumentali 3913 ====
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.
 
Per maggiori informazioni:
Comune di Melara  - Ufficio Tributi – P.zza Bernini 1.   Tel.042589077 (int.5)
 
Melara, lì 15 maggio 2012                                                                                                        Il Funzionario Responsabile
                                                                                                                                                 Davì  Sandra Maria 

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