Città di Fratta Polesine

certificato di stato di famiglia

Autocertificazione

Il proprio stato di famiglia anagrafico è autocertificabile ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera f), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono obbligati a ricevere l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000):
• gli organi della pubblica amministrazione;
• i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza;
• i privati.

L'autocertificazione non ha costi, non è soggetta ad imposizione fiscale e non può essere gravata di oneri di rimborso.

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