E' opportuno informare che l'articolo 10 del D.L. n. 70/2011 ha introdotto alcune novità in materia di carta d'identità con la soppressione del limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità.Inoltre viene stabilita una validità temporale di tale documento diversa a seconda dell'età del minore.
Si precisa che a seconda dell'età:
- la carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni;
- la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni;
Per i minori si ricorda che al fine del rilascio per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio.
Il documento sia in formato cartaceo che elettronico dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.
IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE
Il richiedente della carta d'identità deve essere identificato:
IDENTIFICAZIONE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' A PRESENTARSI AGLI SPORTELLI PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE DEL RICHIEDENTE
In caso di gravi impedimenti fisici, i familiari possono richiedere all'Ufficio Anagrafe il servizio a domicilio, presentando 3 fotografie dell'interessato e il documento scaduto.
Le caratteristiche delle fotografie
Gli atti amministrativi Delibere e Determine, in via transitoria, vengono pubblicati nell'Albo Pretorio in copia non autentica