Macellazione Suini A Domicilio, per uso familiare - anno 2018 - 2019 - Nuove Modalitā - Ordinanza di riferimento

Pubblicata il 17/10/2018

Pubblichiamo il testo integrale dell'Ordinanza n.103 - 2018 relativa alla Macellazione dei Suini a Domicilio per uso familiare anno 2018 - 2019.

IL SINDACO


VISTO   il Regolamento CE n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO   il Regolamento CE n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO   Il Regolamento CE n.1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
VISTO   il Regolamento (UE) n. 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
VISTO Il Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D.n. 3298 del       20/12/1928 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 200 del 26/10/2010, Attuazione della Direttiva 2008/71/CE, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini;
VISTO   il D.Lgs. n. 131 del 06/11/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
VISTA   la nota della Regione del Veneto n. 611214.50.00.13.00 del 24/10/06;
VISTA   la D.G.R.V. 3710 del 20/11/2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA   la D.G.R.V.  n. 2560  del 16/09/08 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA   la D.G.R.V.  n. 1251  del 28/09/15 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA   la proposta della “UOC SVET-B”  dell'Az. ULSS 3 Serenissima; 
RITENUTO    necessario,  ai  fini   della  tutela  della  salute  pubblica,  regolamentare  la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ORDINA

È consentita per i residenti del territorio comunale la macellazione a domicilio per  consumo familiare degli animali della specie suina per la stagione invernale 2018/2019, attenendosi alle seguenti disposizioni:
1          la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo uso familiare, è consentita dal 15/10/2018 fino al 28/02/2019;
2          è consentita la macellazione a tutti i detentori di 1 suino che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET-A e a tutti i detentori di 2 suini che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET-A e che hanno, quindi, ricevuto un codice identificativo unico di allevamento. Si sottolinea che è possibile macellare detti suini nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione  degli animali alla macellazione;
3        è sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli         animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini;
4        la macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione della UOC SVET-B, ai cittadini presso i cui insediamenti si allevano o detengono tali animali, registrati  presso la UOC SVET-A, ai sensi del D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010 e s.m.i.;
5        coloro che intendono macellare altri suini oltre ai due consentiti o intendono  farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1, dovranno abbattere gli animali presso un macello autorizzato;
6        è vietata la macellazione di suini per conto terzi;
7        gli interessati possono procedere alla macellazione previa comunicazione scritta a questo Comune (con apposito Mod. R), almeno una settimana prima o, al più tardi, due giorni prima della macellazione, al fine di attivare la competente UOC SVET-B e concordare  luogo e orario della macellazione. La prestazione va pagata preferibilmente in anticipo tramite bonifico bancario intestato a Az. ULSS 3 Serenissima, IBAN: IT17 F030 6902 1261 0000 0300 093, riportando la causale del versamento.
 
 
         Causale del versamento: “MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO – NOME COGNOME”.
 
N° suini Totale da versare
1 € 39,40
2 € 47,40
 
8       le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione, all’interno  del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, ecc.) anche nell'ambito dei locali di ristorazione;
9        non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi e nei giorni feriali successivamente  alle ore 16.00;
10        le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico - sanitarie;
11        tutte le operazioni legate alla macellazione, quali l'immobilizzazione, lo stordimento (con pistola a proiettile captivo) e la iugulazione degli animali, devono essere condotte da persone che abbiano un   adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni, in modo da risparmiare agli animali stessi eccitazioni, dolori e sofferenze inutili, ai sensi del Reg. (CE) 1099/2009 e del D.Lgs. 131/2013. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono perseguibili a norma del citato decreto;
12        tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenute a disposizione del Veterinario per l’esecuzione della visita ispettiva sanitaria; la lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto dopo l’esito favorevole della visita ispettiva e dell’esame parassitologico per ricerca Trichine; l'attestazione dell’avvenuta visita dovrà risultare da dichiarazione del veterinario su apposito modulo;
13        la macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell’art.13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. n.3298 del 20/12/1928 sanzionato con l’art.62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all’art.358 del T.U.LL.SS. n.1205/1934 così come modificato dall’art.16 del D.Lgs. n.196/1999) con la sanzione amministrativa da 1.549,00€ a 9.296,00€;
14        contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.
15        Il MOD. R e le informazioni inerenti la procedura per la macellazione suini a domicilio sono scaricabili dal sito online dell’Az.ULSS 3 SERENISSIMA – Distretto di Mirano Dolo – Dipartimento di Prevenzione – Veterinaria Area B - Modulistica.
 
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
 

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