MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 9.04.2021

Pubblicata il 09/04/2021

Vista la DGR n. 1855 del 29/12/2020 in cui il Comune di Zenson di Piave risulta ricadere nella zona IT0522, Pianura, la DGR n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e vista la recente DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" è stata emessa da parte del Sindaco l'Ordinanza n. 5 del 9.04.2021.
Sintesi delle azioni valide fino al prossimo 30 aprile 2021:
1. E’ vietato installare generatori di calore alimentati a biomassa con prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”, di cui alla classificazione del D.M. n. 186 del 7.11.2017
2. E’ vietato, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, continuare ad utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n.
186/2017: in condizioni di allerta verde, non è ammesso continuare l’uso di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a classe “3 stelle”; in condizioni di allerta arancione e rossa, non è ammesso l’uso di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”.
3. E’ d’obbligo utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’allegato X -parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)- alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
4. E’ vietata la combustione all’aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall’autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute
misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente.
5. Sono vietati i falò e i fuochi d’artificio per soli scopi di intrattenimento.
6. E’ vietato, nell’intero territorio comunale, tenere il motore acceso mentre il veicolo è in sosta o fermata. Le corriere di linea e gli autobus di trasporto locale, i veicoli di trasporto merci anche nelle
fasi di carico e scarico, le macchine agricole e le macchine operatrici anche durante le attività lavorative, nel caso di sosta o fermata, entro e fuori i centri abitati, non possono tenere acceso il motore per più di 5 minuti, fatte salve specifiche tecniche di funzionamento del motore.
7. E’ d’obbligo, in condizioni di allerta arancione e rossa, abbassare di 1°C il riscaldamento nelle abitazioni e negli edifici pubblici.
8. Fino al prossimo 15 aprile è vietato, in condizioni di allerta superiore a verde, eseguire spandimenti di liquami zootecnici, eccetto quelli effettuati mediante iniezione nel terreno o con interramento immediato.

Allegati

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Allegato ordinanza_n_5(1).pdf 326.86 KB

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