Comune di Salgareda

ASPORTAZIONE DI MATERIALI LEGNOSI FLUITATI DALLE PIENE, OVVERO DI PIANTE ABBATTUTE, SCHIANTATE, SRADICATE O SECCHE IN PIEDI PRESENTI NEGLI ALVEI DEI CORSI D’ACQUA DEL DEMANIO IDRICO REGIONALE

Pubblicata il 28/02/2023

INDIRIZZO PER LA TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE:

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Bur n. 134 del 11 novembre 2022

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 25 ottobre 2022

Gestione di materiali legnosi fluitati dalle piene ovvero di piante abbattute, schiantate, sradicate o secche in piedi negli alvei e golene del Demanio idrico di competenza regionale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento è diretto a favorire gli interventi di asportazione di materiali legnosi fluitati dalle piene, ovvero, di piante abbattute, schiantate, sradicate o secche in piedi presenti  negli alvei dei corsi d’acqua del Demanio idrico di competenza regionale, misure già saltuariamente adottate da alcuni direttori di U.O. Genio Civile e Servizi Forestali in relazione ad eventi calamitosi eccezionali ma di frequenza sempre maggiore, con obiettivi di semplificazione e snellimento e di corrispondere alle esigenze del territorio e degli utenti.

 

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

I sempre più frequenti eventi meteorologici che, a partire dalla tempesta “Vaia”, hanno interessato vaste aree del territorio regionale, hanno reso evidente la generalizzata presenza, all’interno delle aree del demanio idrico regionale in argomento, di materiali legnosi fluitati dalle piene ovvero di piante abbattute, schiantate, sradicate o secche in piedi.

Tali materiali costituiscono impedimento alle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione delle opere idrauliche e, in ogni caso, al buon regime delle acque, ostacolando i deflussi a scapito della sicurezza idraulica.

L’asportazione di tali materiali, pur favorendo il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua conseguenti a calamità o piene eccezionali, rientra attualmente tra gli interventi per i quali risulta necessaria una formale domanda in carta bollata di autorizzazione/concessione idraulica, come da modulistica presente sul sito regionale e successiva istruttoria da parte degli uffici competenti.

Tale procedura risulta proporzionata nel caso di ingenti quantitativi prelevati a fini commerciali e che prevedono interventi prolungati nel tempo, mentre, appare sproporzionata rispetto a richieste per modeste quantità, ad esclusivo uso domestico non commerciale dove, in termini economici, se l'intervento, non di interesse per fini commerciali, dovesse essere realizzato dall'Amministrazione, risulterebbe oneroso.

La DGR n. 2025 del 29 novembre 2011, che fornisce  gli indirizzi procedurali per la realizzazione delle opere di difesa dal rischio idraulico con il sistema della compensazione, pur essendo principalmente riferita a fattispecie di maggiore rilevanza quale l’asportazione di materiali litoidi dagli alvei, ha disposto “di non prevedere alcun canone per quanto riguarda gli interventi che comportano asporto di materiale vegetale, di qualunque tipologia: il materiale è ceduto ritenendosi compensato il valore del medesimo con gli oneri derivanti dal taglio e successivo trasporto”.

Si ritiene che, per domande di asportazione di modesti quantitativi, inferiori ai 40 quintali di tali materiali legnosi, ad esclusivo uso domestico non commerciale, debba essere previsto un procedimento semplificato che preveda la cessione gratuita del materiale legnoso, previa comunicazione in carta semplice da parte degli interessati, all’autorità competente regionale la quale, entro il termine di 7 giorni, può vietare l’attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica o fornire prescrizioni al riguardo; trascorso tale termine in assenza di comunicazioni l’attività può essere svolta.

La validità di tale disposizione è limitata agli alvei e golene del Demanio idrico (fiumi e torrenti) di competenza regionale che non siano oggetto di specifici atti autorizzativi per la rimozione del materiale vegetale ai fini commerciali a favore di ditte specializzate, che devono essere resi noti mediante apposizione di specifica cartellonistica da parte del soggetto autorizzato. Data la loro caratteristica, gli interventi che si andranno ad autorizzare non risultano assoggettati a V.I.A.

La raccolta, negli ambiti e nei limiti quantitativi come sopra rappresentati, è subordinata alla presentazione della comunicazione predisposta secondo il modello Allegato A al presente provvedimento.

Tale modello contiene l’esplicita dichiarazione da parte del richiedente di impegnarsi, tra l’altro, a:

  • prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurare che lo svolgimento delle operazioni avvenga in piena sicurezza, nella tutela della pubblica e privata incolumità;
  • i lavori siano immediatamente interrotti in concomitanza di morbide o di piene del corso d’acqua;
  • non vengano abbandonati o lasciati incustoditi, sulle opere idrauliche e dentro l’alveo, mezzi ed attrezzature;
  • risarcire tutti i danni che venissero arrecati a cose e a proprietà private e demaniali, come pure a persone e a cose;
  • nelle aree Rete Natura 2000 l’intervento è consentito dal 01/09 al 01/03 di ogni anno;
  • la dichiarazione di cui all’Allegato A vale anche come autorizzazione al transito con mezzi motorizzati sul territorio demaniale.

Mediante la sottoscrizione del modello di cui all’Allegato A il richiedente dichiara di sollevare l’Amministrazione regionale concedente e i suoi funzionari da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziale, per eventuali danni subiti nello svolgimento delle attività più sopra descritte, ovvero, per danni a cose o persone conseguenti all’accesso alle aree del demanio idrico di cui alla DGR n. 2025 del 29 novembre 2011 per l’effettuazione di detta attività.

Il modello di richiesta dovrà essere consegnato agli Uffici del Genio Civile ovvero dei Servizi Forestali competenti per territorio, i quali rilasceranno una copia che dovrà essre trattenuta dal richiedente per gli eventuali controlli a campione che saranno effettuati dai medesimi uffici.

I Geni Civili e i Servizi Forestali interessati svolgeranno, altresì, attività di vigilanza sul territorio, in conformità alle modalità in essere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche";

VISTA la L.R. 52/1978 "Legge Forestale Regionale";

VISTA la  L.R. 41/88 "Modifica alla Legge Regionale 27 aprile 1979, n. 32, concernente: "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"";

VISTA la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112".

 

delibera

 

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di consentire gli interventi di asportazione ad uso domestico e non commerciale di modesti quantitativi, fino a 40 quintali, di materiali legnosi fluitati dalle piene, ovvero, di piante abbattute, schiantate, sradicate o secche in piedi negli alvei e golene del Demanio idrico di competenza regionale;
     
  3. di escludere dalla necessità di presentazione di domanda di concessione idraulica gli interventi di cui al punto 2);
     
  4. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, contenente il modulo fac-simile della comunicazione comprensiva della dichiarazione sottoscritta di esimere l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità per danni a cose o persone, conseguenti l’accesso alle aree del demanio idrico per l’effettuazione di detta attività, da presentarsi a cura degli interessati;
     
  5. di prevedere che la comunicazione di cui all’Allegato A venga trasmessa dagli interessati all’autorità competente regionale (Unità Organizzative Genio Civile o Servizi Forestali) la quale, entro il termine di 7 giorni, può vietare l’attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine in assenza di comunicazioni l’attività può essere svolta;
     
  6. di non prevedere alcun canone per quanto riguarda la cessione di tali quantitativi di materiali legnosi, ritenendosi compensato il valore degli stessi con gli oneri derivanti dalle operazioni di taglio e relativo trasporto;
     
  7. di limitare l'applicazione delle presenti disposizioni esclusivamente agli interventi che insistono su aree demaniali regionali limitata agli alvei e golene del Demanio idrico di competenza regionale;
     
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese le attività di controllo, anche a campione e la vigilanza sul territorio, in conformità alle modalità in essere;
     
  9. di incaricare le Unità Orgnizzative Genio Civile e Servizi Forestali dell’attività di controllo di cui al punto 8);
     
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
     
  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)


Allegati

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Allegato Dgr_1309_22_AllegatoA_487944.pdf 59.5 KB
Allegato dettaglioAtto.pdf 254 KB

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