Comune di Salgareda

CAMPAGNA DI MACELLAZIONE SUINI 2022-2023

Pubblicata il 10/11/2022

Macellazione a domicilio dei suini per il consumo domestico privato, al di fuori del macello

  1. La macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento  di massimo due suini per ogni titolare di allevamento è consentita esclusivamente al produttore primario il cui allevamento è correttamente registrato in BDN, che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni.
  2. L’attività, come da tradizione, é consentita su tutto il territorio  regionale solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo.
  3. Ogni macellazione deve essere preventivamente comunicata all’AULSS con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e ora  previste per la macellazione.
  4. La comunicazione deve contenere:
    1. la tipologia di allevamento con riferimento alla promiscuità con i selvatici (allevamento brado)
    2. la data e l’ora e il luogo/indirizzo in cui avverrà la “macellazione per il consumo domestico privato”
    3. l’eventuale presenza di personale specificatamente formato per svolgere l’attività
    4. la dichiarazione di essere a conoscenza che i Servizi Veterinari dell’AULSS potranno effettuare controlli a campione
  5. Non vi è più I'obbIigo, salvo per i suini allevati allo stato brado, dell'ispezione sistematica, da parte del veterinario dell’AULSS.
  6. I privati interessati possono comunque richiedere all’AULSS I’ispezione delle carni come prestazione a pagamento;
  7. In relazione alle disposizioni in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, salute e benessere degli animali, gestione dei sottoprodotti di origine animate (qualora ve ne fossero dopo il completo utilizzo del suino) si applica la normativa comunitaria sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.
  8. La persona che esegue lo stordimento, la jugulazione e le operazioni correlate deve avere un livello adeguato di competenza, anche se  non è obbligatorio il  possesso del “certificato di idoneità”. Lo stordimento deve essere praticato con pistola a proiettile captivo o con elettronarcosi in modo da provocare uno stato di incoscienza rapido, efficace e perdurante fino alla morte; la jugulazione deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento e deve consentire il dissanguamento rapido e completo.

A seguito del ricevimento della comunicazione da parte del privato interessato pertanto I’AULSS:

  1. disporrà il sopralluogo sistematico al momento della macellazione per i suini allevati allo stato brado/semibrado;
  2. disporrà il sopralluogo  a campione, sulla base del rischio, per i suini allevati in condizione di stabulazione controllata.

In occasione dei sopralluoghi il veterinario potrà procedere al prelievo di altri campioni, oltre a quello per Trichinella (ad es. per il “piano Aujeszky”).

Le AULSS registrano tutte le informazioni di cui sopra relative alle singole macellazioni comunicate dai privati interessati.

AI fine di mantenere la sorveglianza sulla presenza e diffusione delle trichinelle e prevenire la trichinellosi, ai suini macellati deve essere prelevato un campione di muscolo (almeno 50 grammi dal diaframma) su cui eseguire  la ricerca delle trichinelle. L’AULSS informa, qualora sia richiesto, il privato interessato sulle modalità di prelievo dei campioni di pilastro del diaframma dei suini macellati e sul loro conferimento alI’AULSS. Il prelievo del campione non si effettua sui suini appartenenti ad allevamenti accreditati per “trichinella”.

Nel caso la macellazione sia stata eseguita senza I'intervento del veterinario deIl’AULSS, il  campione deve essere prelevato a cura del privato interessato e consegnato alI’AULSS entro 24 ore dalla macellazione. La successiva consegna del campione al laboratorio è in capo all’AULSS

Qualora il veterinario dell’AUL SS esegua l'ispezione delle carni dei suini, questi eseguirà anche il campione per la ricerca della trichinella ed eventuali altri campioni che ritenga opportuni.

Le carni fresche dei suini macellati in allevamenti non accreditati per trichinella, nei 10 giorni successivi alla macellazione, possono essere consumate solo previa cottura a temperatura > 60°C a cuore per almeno 12 minuti; trascorsi i 10 giorni , dalla consegna del campione, l’esito stesso deve essere considerato come negativo.

I cittadini interessati alla macellazione tradizionale dei suini a domicilio per il solo consumo domestico privato devono comunicarlo all’Azienda ULSS” Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterniari, con un congruo anticipo di almeno 72 ore rispetto all’inizio delle operazioni mediante l’invio del modulo allegato compilato in ogni sua parte, secondo una delle seguenti modalità:

Azienda ULSS 2
Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari
Sede di Conegliano
presso Ospedale “De Gironcoli” Servizi Veterinari
da lunedì a venerdì 8.30-9.30 (per consegna a mano)

a mezzo Fax 0438 664357

via posta elettronica ai seguenti indirizzi email segveterinariotv@aulss2.veneto.it; svia@aulss2.veneto.it;;

Riferimenti normativi e disposizioni

  • Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
  • Nota Regionale  n. 484757 del 22.10.2021

Allegati

Nome Dimensione
Allegato 1-indicazioni_Aulss2_0205569-1.pdf 1.7 MB
Allegato 2_comunicazione-macellazione-autoconsumo_2022.docx 56.71 KB
Allegato 3_accompagnatoria_campioni_2022.docx 54.87 KB
Allegato 4_Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27.pdf 788.02 KB
Allegato 5_disposizioni_Regione_Veneto.pdf 304.82 KB

torna all'inizio del contenuto