Comune di Salgareda

MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Pubblicata il 19/06/2023

Ricordiamo a tutti i viticoltori di attenersi alle disposizioni di Regione che riguardano la lotta contro la FLAVESCENZA DORATA.

NOTA BENE: Si raccomanda di sfalciare l'erba prima dei trattamenti come da disposizione regionale e per il bene dei nostri insetti pronubi
(insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione).
Si ringrazia per la gentile ed efficace collaborazione di tutti.

Bur n. 81 del 12/07/2022
(Codice interno: 478879) 
 
[AGRICOLTURA]
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 678 del 07 giugno 2022 
 
Misure per la lotta obbligatoria della flavescenza dorata della vite. 
 
Disposizioni attuative dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021.
 
{Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, definisce le
modalità; di accertamento e contestazione delle violazioni alle misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della
vite previste dal Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000 e stabilite annualmente con Decreto del Direttore dell'U.O
Fitosanitario della Regione Veneto.} 
 
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La flavescenza dorata è una malattia della vite da quarantena e soggetta a norme di lotta obbligatoria in quanto, essendo
causata da un fitoplasma che viene principalmente trasmesso da vite a vite attraverso insetti vettori, è una patologia
potenzialmente epidemica. Ad oggi non sono disponibili mezzi tecnici preventivi e curativi contro l'agente causale, pertanto la
lotta alla flavescenza dorata è esclusivamente indirizzata contro l'insetto vettore principale, la cicalina Scaphoideus titanus
Ball., integrata da monitoraggi del medesimo vettore e della malattia e da taluni accorgimenti colturali, quali la capitozzatura
tempestiva delle piante sintomatiche e la successiva rimozione delle ceppaie dal vigneto.
Tra il 2018 e il 2021, nella Regione del Veneto, le manifestazioni epidemiche causate da flavescenza dorata hanno assunto
dimensioni maggiori e molto preoccupanti, interessando soprattutto le zone viticole delle province di Treviso, Vicenza,
Belluno. Venezia e in parte di Verona.
Il contrasto alla diffusione di questa malattia avviene tramite l'adozione di misure di lotta obbligatoria in applicazione del
Regolamento 2016/2031/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle "misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante" ed in riferimento alla flavescenza dorata, del Regolamento di esecuzione
2019/2072/UE della Commissione del 28 novembre 2019 che classifica il predetto organismo nocivo "patogeno da quarantena
rilevante per l'Unione" (allegato Il - parte B).
In Italia, l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 2016/2031/UE è avvenuto con
'emanazione del Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021, recante le norme per la protezione delle piante dagli organismi
nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Inoltre, con specifico riguardo alla flavescenza dorata, è vigente il Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000 recante
"Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite". In particolare, all'art. 2 viene demandato al Servizio
Fitosanitario regionale il compito di accertare annualmente nel territorio di propria competenza la presenza della malattia e
dell'insetto vettore, e di:
• adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee per eradicare la malattia e limitarne la diffusione in zona
"focolaio" (art. 4);
• definire le misure di contenimento in zona di "insediamento" (art. 5):
• adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore in zona
"indenne" (art. 6).
Nella Regione del Veneto, il Servizio Fitosanitario competente all'attuazione delle disposizioni normative è rappresentato
dall'U.O. Fitosanitario, incardinata nella Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport. All'inizio di ogni anno, con Decreto del Direttore
dell'U.O. Fitosanitario, sono dettate le misure di contenimento per tutto il territorio regionale prevedendo specifici obblighi sia
per i conduttori delle superfici vitate, sia per il settore vivaistico viticolo. In funzione del metodo di agricoltura
(convenzionale/integrato o biologico) e degli operatori destinatari (viticoltori o vivaisti viticoli), tali misure possono prevedere: 
 
1. interventi insetticidi contro il vettore, la cicalina S. titanus, con specifica del territorio interessato, del numero di
interventi, dell'eventuale intervallo, dell'epoca di intervento e dell'impiego di prodotti fitosanitari registrati per l'uso
specifico contro la cicalina vettore della flavescenza dorata o, più in generale, contro le cicaline della vite, e applicati
in osservanza delle restrizioni d'uso per le api (Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 23, art. 9, comma 4, modificato
dalla Legge Regionale 6 dicembre 2017, n. 41, art. 9, comma 3):
2. accorgimenti colturali obbligatori in tutto il territorio regionale e per ogni proprietario e/o conduttore di piante di vite,
finalizzati alla rimozione durante la stagione primaverile-estiva della vegetazione o alla capitozzatura delle piante con
sintomi riconducibili a flavescenza dorata, e all'estirpazione delle ceppaie entro la stagione invernale successiva.
Per 'inosservanza delle misure fitosanitarie, disposte dal suddetto decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario, si applica la
sanzione amministrativa pecunaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 prevista dall'art. 55, comma 15 del D.Lgs. 19/2021.
Ora, tenuto conto della rapida estensione della flavescenza dorata e della sua minaccia rispetto agli ambiti colturali ed
economici che sottendono alla filiera di produzione vitivinicola in Veneto, nonché delle sopraggiunte necessità di attuare un
piano di controllo esteso per la verifica dell'esecuzione degli interventi di lotta obbligatoria, si ritiene necessario approvare, in
un quadro per quanto possibile organico, le indicazioni in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
relative sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021.
Relativamente ai controlli sull'attuazione delle misure fitosanitarie disposte annualmente con Decreto del Direttore dell'U.O.
Fitosanitario, con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi insetticidi contro il vettore della flavescenza dorata, si
richiama l'opportunità di utilizzare i sistemi di controllo esistenti.
In particolare, al fine di assicurare un'attività di controllo efficace, efficiente e capillare sul territorio regionale, si propone che
all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021 possa procedere l'Agenzia Veneta per i
Pagamenti (AVEPA) nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti l'ambito della politica agricola comune e delle verifiche
inerenti il regime di condizionalità.
Invero, AVEPA annovera tra le proprie competenze la verifica annuale del mantenimento dei criteri di gestione obbligatori
(CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) ai sensi della regolamentazione unionale vigente
(condizionalità) e dei conseguenti recepimenti nazionali, tramite l'identificazione di un campione di aziende da verificare in
campo, situato in aree che annualmente vengono definite in base ad analisi dedicate e a criteri di rischio nazionali.
La verifica del registro dei trattamenti, svolta nell'ambito dell'attività di controllo sopra richiamata, consente ad AVEPA di
raccogliere anche le informazioni finalizzate all'accertamento delle violazioni legate al mancato trattamento insetticida
destinato a combattere la flavescenza dorata.
A tal fine, si propone che all'inizio di ogni anno il Direttore dell'U.O. Fitosanitario provveda a trasmettere all'AVEPA il
Decreto di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata, recante, tra le altre misure fitosanitarie obbligatorie, l'individuazione
grafica delle aree interessate e gli interventi insetticidi contro il vettore, la cui corretta esecuzione costituiscono l'oggetto degli
accertamenti da parte di A VEPA.
In seguito, si propone che A VEPA, sulla base delle aziende estratte per il campione di condizionalità, individui in questo
ambito un sottoinsieme di aziende oggetto del controllo per la verifica degli interventi insetticidi contro il vettore della
flavescenza dorata.
Al termine dei controlli, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, AVEPA trasmette all'U.O. Fitosanitario i verbali di
accertamento delle violazioni eventualmente riscontrate. L'U.O. Fitosanitario, sulla base delle violazioni accertate da A VEPA e
nell'esercizio delle proprie funzioni, procede alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dall'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021.
Fermo restando quanto sopra, i controlli di campo finalizzati alla verifica del rispetto dell'obbligo, stabilito dal Decreto del
Direttore dell'U.O. Fitosanitario, di estirpazione delle piante infette da flavescenza dorata, rimangono in capo agli Ispettori
Fitosanitari dell'U.O.Fitosanitario in quanto trattasi di controlli della condizione fitosanitaria della coltura.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto; 
 
VISTO il Regolamento 2016/2031/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
VISTO il Regolamento di esecuzione 2019/2072/UE della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni
uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della
Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della
vite":
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi di A VEPA nell'esercizio delle proprie funzioni per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 55,
comma 15, del D.Lgs. n. 19/2021:
3. di stabilire l'obbligo in capo all'U.O. Fitosanitario di trasmettere ad AVEPA il Decreto annuale di lotta obbligatoria
alla flavescenza dorata:
4. di stabilire l'obbligo in capo ad A VEPA di procedere, una volta ricevuto il Decreto di cui al punto 3, all'estrazione del
campione soggetto all'attività di controllo all'interno del campione di condizionalità nonché di trasmettere all'U.O.
Fitosanitario al termine dei controlli, i verbali di accertamento delle violazioni eventualmente riscontrate:
5. di approvare il verbale di accertamento delle violazioni di cui all' Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, incaricando il Direttore dell'U.O. Fitosanitario degli eventuali aggiornamenti che si rendessero
necessari:
6. di stabilire che l'U.O. Fitosanitario procede alla contestazione delle violazioni accertate da A VEPA e all'irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dall'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021;
7. di incaricare l'U.O. Fitosanitario dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale:
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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Allegato dettaglioAtto.pdf 255.01 KB
Allegato Dgr_678_22_AllegatoA_478879.pdf 90.95 KB

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