Elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale 2014

Pubblicata il 16/04/2014

Le Elezioni Amministrative del 2014 si terranno il 25/5/2014. Si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali. I requisiti per diventare Sindaco sono definiti dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: può essere eletto Sindaco un elettore di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana, maggiorenne; questo significa che può essere eletto Sindaco anche un cittadino che non risieda nel comune stesso. Viene eletto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, a suffragio universale e diretto dai cittadini del comune. Si fa presente che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani; solamente le cariche di Sindaco e di vice Sindaco sono riservate ai cittadini italiani. Lista elettorale: Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste. Per effetto delle nuove norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali, i comuni interessati al voto avranno una riduzione di circa il 20% del numero di consiglieri e degli assessori comunali. La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore ai tre quarti (7) (cifra arrotondata all'unità inferiore, come da istruzioni ministeriali

  Il principio dell’equilibrio dei generi:
Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati previsti, con l’eventuale arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

Documenti da allegare alla presentazione della candidatura: 

1) candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati e alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e di accettazione alla candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità (attenzione che sia citata la Legge 235/2012);
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista (uno per foglio).
7) programma amministrativo.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

 
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