ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Pubblicata il 09/07/2021

CHE COS’È?
L’Assegno Temporaneo è una misura immediata e temporanea istituita in attesa dell’Assegno Unico e universale.
È destinato ai figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido prea-dottivo, per sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

COSA SERVE?
Devo essere:
1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea avere il per-messo di soggiorno di lungo periodo o il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. residente e domiciliato con i figli a carico fino ai loro 18 anni di età;
4. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. in possesso di ISEE valido:
a. fino a 7.000 euro spetterà l’importo massimo, cioè un assegno di 167,50 euro per ciascun figlio (in caso di uno o due figli) o un assegno di 217,80 euro per ciascun figlio (in caso di nuclei più numerosi);
b. oltre 7.000 fino a 50.000 euro spetterà un assegno ridotto;
c. oltre 50.000 euro non spetterà l’assegno.
Se nel mio nucleo familiare ci sono figli minori disabili, l’assegno temporaneo sarà maggiorato di 50 euro per ciascuno di loro.

COSA FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA?
-  Se ancora non ho provveduto, devo richiedere lo SPID (di livello 2); altri-menti posso utilizzare il codice PIN dispositivo, se mi è stato rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
-  Devo presentare la dichiarazione ISEE tramite un CAF oppure on line sul sito internet dell’Istituto (ordinario o precompilato).

COME FARE?
Posso presentare domanda di Assegno temporaneo per ogni figlio a partire dal 1° luglio entro il 31 dicembre 2021.

Per farlo posso:
• accedere dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno temporaneo”, con PIN, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• chiamare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, pagando la tariffa applicata dal mio gestore telefonico);
• recarmi al patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.

SE HO ALTRE PRESTAZIONI?
Posso avere diritto all’Assegno temporaneo se già ho il Reddito di cittadinanza. In questo caso non dovrò presentare domanda di Assegno temporaneo per-ché l’INPS lo pagherà d’ufficio insieme al reddito di cittadinanza.
Posso ottenere l’assegno temporaneo anche se sono titolare di:
- altri contributi analoghi a RdC della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei Comuni
- assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori erogato dai Comuni
- assegno di natalità
- premio alla nascita
- fondo di sostegno alla natalità
- detrazioni fiscali
- assegni familiari previsti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli colti-vatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni lavo-ratori autonomi.

Non posso avere l’assegno temporaneo se invece ricevo già l’assegno al nu-cleo familiare per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, lavora-tori iscritti alla gestione separata, lavoratori agricoli , lavoratori domestici e dome-stici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, come titolari di NASpI o disoccupazione agricola, ti-tolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC.

DA RICORDARE!
Se faccio domanda entro il 30 settembre mi spettano gli arretrati dal 1° luglio

Info www.inps.it






 

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