EMERGENZA COVID19 - TUTTI I PROVVEDIMENTI

Pubblicata il 18/05/2020

 

ORDINANZA REGIONALE N. 48 del 17/05/2020

 



LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE 

PDF Linee guida riapertura Veneto 


DPCM 17 maggio 2020
recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.
PDF 
DPCM 17 maggio 2020
PDF Allegati 





DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n.33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.



 




 

TESTO DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n.33

 

Ordinanza Regione Veneto -Ordinanza 3 maggio 2020 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 27 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
 
PDF Ordinanza Regione Veneto 27/04/2020
 
" FASE DUE " - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 
 Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 
Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu'restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio regionale. 

PDF DPCM 26 APRILE 2020
FAQ  DOMANDE FREQUENTI


Ordinanza Regione Veneto -Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Data di pubblicazione: 24.04.2020

PDF Ordinanza Regione Veneto -Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 
 


Ordinanza Regione Veneto -Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Data di pubblicazione: 13/04/2020
PDF - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020


Decreto del President  del Consiglio  dei Ministri,  10 aprile 2020

Il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
PDF DPCM 10.04.2020



 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 1 APRILE 2020

1 Aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
PDFDPCM 1 APRILE 2020


ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE E DELL'INTERNO DEL 22 MARZO 2020

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020.
PDF -  ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE E DELL'INTERNO 22.03.2020



DPCM 22.03.2020  
22.03.2020
Nuove restrizioni sono state disposte oggi in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 dal decreto del presidente del consiglio dei ministri sulla sospensione delle attività produttive e dall'ordinanza sulla limitazione degli spostamenti dei ministri della salute e dell'interno.
PDF -  DPCM 22.03.2020

ORDINANZA  MINISTERO DELLA SALUTE 20.03.2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 
 

NUOVO MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI 
17.03.2020

È online il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Si ricorda che  gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute e per stato di necessità. 
PDF -  Scarica il modulo

 

DECRETO #CuraItalia 

16.03.2020
Il Consiglio dei MInistri n. 37 ha approvato il Decreto #CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia. 

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

14.03.2020
Si è svolta a Palazzo Chigi la videoconferenza tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri competenti e le parti sociali. Nel corso dell'incontro è stato siglato tra sindacati e associazioni di categoria, il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'accordo siglato assicura la massima tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento all’emergenza  sanitaria in atto. Tutte le parti sociali e i ministri competenti sono già al lavoro per elaborare questo testo sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, su suggerimento  del comitato tecnico-scientifico.
PDF - protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro



DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -11 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
PDF - Coronavirus - DPCM 11 marzo 2020



DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 9 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 
Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.
È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Il allegato i testi del Dpcm 9 marzo 2020 e Dpcm 8 marzo 2020

Coronavirus - DPCM 9/3/2020 
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti in entrata e in uscita, ma anche all'interno del Comune, sono consentiti solo per motivi di lavoro, motivi di salute  e per stato di necessità, come ad esempio ci si potrà muovere in assenza di farmaci o generi alimentari. Le giustificazioni degli spostamenti potranno essere attestate con autodichiarazione attraverso la compilazione del modulo  ( in allegato) o  fornito dalle forze dell'ordine incaricate dei controlli.

 



DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 8 MARZO 2020

Pubblicata il 09/03/2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale.

Coronavirus - DPCM 8/3/2020 

 


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 4 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. In allegato  il testo del Dpcm. 
Si prega di attenersi a quanto disposto.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 


 


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 1 MARZO  2020

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

In particolare per il Veneto:
Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

 

  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;
  • il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

  • Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:
    •  

      Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:



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