Comune di Montegaldella

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 169 DEL 17 DICEMBRE 2020

Pubblicata il 21/12/2020
Dal 21/12/2020 al 07/01/2021

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020

Efficace dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

 

- Misure relative allo spostamento individuale:

Spostamenti tra Comuni del Veneto

-Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.

- Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

Servizi alla persona

E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

Spostamenti verso ristoranti

I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo

Spostamento relativo a minori

Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

Spostamento per matrimoni e funerali

E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).

E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

Spostamento verso la seconda casa

E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico

Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi

Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

- Autocertificazione (VEDERE ALLEGATO)

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale e da esibire all’organo di controllo.

La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

ALLEGATA_ORDINANZA


Allegati

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Allegato modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf 626.96 KB
Allegato dettaglioAtto (4).pdf 227.18 KB

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