Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48/2020
Queste le disposizioni di maggior interesse:
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Fuori dall'abitazione, obbligo di mascherine, igienizzazione delle mani nonché mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva. Per le eccezioni si legga l'ordinanza.
B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
Ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione.
Vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;
Ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;
C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
Consentita la prosecuzione di tutte le attività già ammesse dalla normativa statale e regionale;
Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020
1. ristorazione
2. stabilimenti balneari
3. strutture ricettive
4. rifugi alpini
5. campeggi
6. servizi alla persona
7. commercio al dettaglio
8. commercio al dettaglio su aree pubbliche
9. uffici aperti al pubblico
10. autoscuole
11. Attività di produzione teatrale
12. piscine
13. palestre
14. impianti sportivi;
15. manutenzione del verde
16. musei, archivi e biblioteche
17. parchi zoologici e riserve naturali
18. trasporto di persone mediante impianti a fune
19. attività non specificamente indicate
D) ATTIVITA’ SOSPESE
Sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;
E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;
F) TIROCINIO PROFESSIONALE
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza.
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.
G) FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;
H) CIMITERI
I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione.
In allegato il testo completo
Allegati
Nome | Dimensione |
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dettaglioAtto (3).pdf | 230.1 KB |
Opgr_48_2020_allegato_1_420370.pdf | 442.66 KB |
Opgr_48_2020_allegato_2_420370.pdf | 226.41 KB |