Comune di Arsiero

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 04 maggio 2020

Pubblicata il 05/05/2020

Al fine di introdurre un elemento di assoluta semplificazione e chiarezza, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato in data 04.05.2020 un'ordinanza sostitutiva alla nr. 44 di ieri che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e che aggiunge l'adozione di alcune nuove misure.

In particolare:


1. Spostamenti nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito
della Regione.
Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.
Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).
 
4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E' consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l'attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e
precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.
Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale. 
L'attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di
protezione personale, o con i conviventi.
È consentita l'attività motoria collegata all'accompagnamento di animali all'aperto.
 
6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.

14. Vendita di cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell'eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l'attività può essere svolta anche da agriturismi.
 
20. Mensa per lavoratori
In attuazione della lett. aa) dell'art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l'uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.
 
21. Ospitalità
È ammessa l'ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza.
 
26. Opere di protezione civile
Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.
 
27. Attività di addestramento animali
È consentita l'attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

L'ordinanza è valida sul territorio regionale dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.
 

Allegati

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Allegato ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 04 maggio 2020.pdf 231.72 KB
Allegato Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali (13).pdf 457.21 KB
Allegato 1-Ordinanza_Allegato_1.pdf 71.4 KB
Allegato 2-Ordinanza_Allegato_2_.pdf 121.67 KB
Allegato 3-Ordinanza_Allegato_3_.pdf 125.31 KB
Allegato 4-Ordinanza_allegato_4_.pdf 137.22 KB

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