Comune di Arsiero

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 03 aprile 2020

Pubblicata il 03/04/2020

Facendo seguito all’ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, è stata disposta la proroga parziale della stessa fino al 13 aprile compreso e sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico


Sono riconfermate le seguenti misure:

3. L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti.
Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;

5. l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nella giornata della domenica; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;

6. Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

  1. Di seguito le ulteriori misure:

a) divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano (...)

b) è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l’attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale;

c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;

d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari;

e) sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

  1. si richiamano tutti i cittadini alla necessità, in ogni attività esterna consentita, di evitare il contatto a distanza inferiore a m. 1 e di fare uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio.

    Il testo dell'Odinanza è consultabile al link: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417894


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