Provvedimenti organi indirizzo-politico
Art.23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
PROVVEDIMENTI ORGANO INDIRIZZO POLITICO:
Documenti
Descrizione | |||||||||
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Decreto anno 2019 - Chiusura Uffici 27 dicembre (287.23 KB)
Inserita il 04/11/2019
Modificata il 04/11/2019
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Decreto anno 2019 - Chiusura Uffici 16 agosto (81.7 KB)
Inserita il 02/04/2019
Modificata il 02/04/2019
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