Comune di Salgareda

EMERGENZA CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Pubblicata il 01/04/2022

Emergenza Coronavirus 
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE


FAQ DEL GOVERNO SULLE MISURE ADOTTATE

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VENERDI' 29 APRILE 2022  

Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (in vigore dal 01.05.2022)

L'ordinanza in pillole

1. è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

    - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;

    - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

    - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggerri (interregionali, Intercity, Intercity notte e Alta Velocità);

    - autobus  adibiti a servizi di trasporto persone su un percorso che collega più di due regioni;

    - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

    - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

    - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione ai lavori, agli utenti, ed ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico 


VENERDI' 1 APRILE 2022
Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022: Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»


GIOVEDI' 24 MARZO 2022

DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24.03.2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il Decreto Legge del 24 marzo 2022 stabilisce anche le nuove regole per l’accesso dei cittadini agli uffici e ai servizi pubblici (quindi anche in Comune), in conseguenza della fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022).
Ecco le principali novità in vigore da aprile:

  • Dal 1° aprile non sarà più obbligatorio il Green Pass base per accedere negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio, nei parrucchieri o barbieri e nei ristoranti all’aperto;
  • Dal 1° aprile, per l’accesso a biblioteche, musei, parchi archeologici, mostre, archivi e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del Green Pass “rafforzato”, né di quello base (resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche);
  • Dal 1° al 30 aprile per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono AL CHIUSO  è richiesto il possesso del cosiddetto Green Pass “rafforzato”;
  • Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.


Il decreto in pillole

Dispositivi protezione vie respiratorie
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- aerei;
- navi e traghetti
- treni interregionali, intercity, alta velocità;
- autobus in percorsi che collegano più regioni;
- autobus adibiti a noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- spettacoli aperti al pubblico (al chiuso o all’aperto) in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali intrattenimento e musica dal vivo, nonché eventi e competizioni sportive

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso, è fatto obbligo indossare dispositive di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- i soggetti che stanno facendo attività sportiva;

Graduale eliminazione del green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS BASE (vaccinazione, guarigione, test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e competizione sportive che si svolgono all’aperto;
- nei mezzi di trasporto: - aerei; - navi e traghetti - treni interregionali, intercity, alta velocità; - autobus in percorsi che collegano più regioni; - autobus adibiti a noleggio con conducente;
 

Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinazione, guarigione) l’accesso ai seguenti servizi ed attività:
- piscine, palestre, sport di squadra e contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso;
- feste conseguenti e non conseguenti cerimonie civili e religiose
- attività sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico nonché agli eventi e alle competizione sportivi che si svolgono al chiuso


MERCOLEDI' 02.03.2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022  - "Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del Green Pass"

LUNEDI' 28.02.2022

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle relative note.

GIOVEDI' 25.02.2022

Ordinanza Ministero Salute 25.02.2022 

Veneto in zona bianca

VENERDI' 11.02.2022 

Ordinanza Ministero Salute 11 febbraio 2022

Veneto in zona gialla per altri 15 giorni


MARTEDI' 08.02.2022

Ordinanza Ministero Salute 8 febbraio 2022

L'ordinanza in pillole

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.


VENERDI' 04.02.2022

Decreto Legge n. 5/2022 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educatico, scolastico e formativo

Il decreto in pillole

Scuola
Nelle scuole per l’infanzia 
fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

GIOVEDI' 27.01.2022
Nuove disposizioni per l’accesso agli uffici comunali
 
Si avvisa l’utenza che a far data dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 per effetto del decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 – art. 3 -   per accedere agli uffici comunali sara’ necessario essere in possesso di una delle certificazioni covid-19 di cui all’art.9 del d.l. n.52/2021:
A) certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti sars-cov-2 effettuate nell’ambito del piano strategico nazionale dei vaccinazini per la prevenzione delle infezioni da sars-cov-2;
B) certificazione comprovante l’effettuazione di un test molecolare, riconosciuto dall’autorita’ sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
C) certificazione comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido, riconosciuto dall’autorita’ sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
L’addetto al controllo, potra’ altresi’ chiedere l’esibizione di un documento d’identita’ valido per verificare l’intestazione della certificazione esibita.
 
Gli uffici comunali rispetteranno il seguente orario:
- ufficio segreteria/protocollo, anagrafe, ufficio tecnico, ufficio ragioneria/tributi:
Lunedi’ – mercoledi’ e venerdi’ dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e 
Mercoledi’ pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00
 
- ufficio assistente sociale e biblioteca comunale: 
Solo su appuntamento.
 
- ufficio messo comunale: 
Lunedi’ – mercoledi’ e venerdi’ dalle ore 11:30 alle ore 12:30
Mercoledi’ pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
 
- ufficio polizia locale: 
Dal lunedi’ al sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30   
 
L’utenza dovra’ suonare al citofono dell’ufficio interessato ed attendere all’esterno della struttura l’addetto al controllo del green pass.
Una volta verificata la validita’ dello stesso, l’utente potra’ accedere agli uffici comunali.   


SABATO 08.01.2022

Decreto Legge n. 1/2022

Obbligo vaccinale

Dal 08.01.2022 obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia nonchè ai cittadini stranieri che hanno compiuto i 50 anni.

Si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (vaccinazione - guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15.02.2022.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono a:

- servizi alla persona - dal 20.01.2022;

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - dal 01.02.2022;

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Con un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

In presenza con un caso di positività nella classe si attiva la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, da ripetersi dopo cinque giorni 

In presenza di due casi di positività è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Con  un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2 e con didattica in presenza.

Con due casi nella stessa classe per chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni,

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

MARTEDI' 04.01.2022

Circolare Ministero Interno sulle misure di cui al DL 229/2021
 

VENERDI' 31.12.2021

DL 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Nuove indicazioni sulla quarantena 

Il decreto in pillole:

Green Pass Rafforzato:

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere • centri congressi
servizi di ristorazione all'aperto
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene:

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.


VENERDI' 24.12.2021

Decreto "Festività" - N. 221/2021

Il Decreto in pillole

Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli - eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

 Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;

- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a: 

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
 

VENERDI' 17.12.2021
Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 172 del 17 dicembre 2021

Tabella riassuntiva disposizioni in "zona gialla"

Ordinanza del Ministero della Salute - VENETO IN ZONA GIALLA DAL 20.12.2021 


VENERDI' 10.12.2021
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL COMUNE DI SALGAREDA - MODIFICA DEGLI ORARI


VENERDI' 03.12.2021
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL COMUNE DI SALGAREDA


LUNEDI' 29.11.2021
D.L. 172 del 26.11.2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

Il decreto in pillole

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.


1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

- personale amministrativo della sanità

- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.


3. Green Pass
Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

Spettacoli

- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.


VENERDI' 06.08.2021

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;

- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi

Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%. 


MARTEDI' 03.08.2021
✅ 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦: 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗨𝗣𝗘𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗗𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗨𝗧𝗛𝗖𝗢𝗗𝗘​
Se non hai ricevuto il codice AUTHCODE, necessario per scaricare  il Green Pass dopo la guarigione dal Covid, un tampone negativo o la vaccinazione, puoi recuperarlo in pochi semplici passi: 
1️⃣ Vai a questa pagina https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
2️⃣ Inserisci il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data di guarigione, vaccinazione o tampone: il Codice AUTHCODE ti apparirà sullo schermo
3️⃣ Per ottenere il Green Pass Copia il codice AUTHCODE sullo stesso sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home o utilizza l'App IMMUNI​


LUNEDI' 02.08.2021
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Il nuovo Decrete Semplificazioni - Semplificare per il rilancio

LUNEDI' 26.07.2021
Chiarimenti  in  materia  di  Certificazioni  Verdi  e  loro  uso  in  ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form

VENERDI' 23.07.2021
Decreto Legge 105/2021 

Il Decreto in pillole
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo: 

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca se:

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni

LUNEDI' 19.07.2021
Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 112/2021 (efficace dal 20.07.2021 fino al 31.08.2021)

EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO ALL’INGRESSO IN VENETO DIRETTO O INDIRETTO DA ALCUNI PAESI EUROPEI DELL’ELENCO C) DELL’ALLEGATO 20 DEL DPCM 2.3.2021 E
ALTRE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI

GIOVEDI' 15.07.2021
Da martedì 6 luglio l’accesso ai Punti tampone è libero per tutta la popolazione. Per l’effettuazione del tampone, gratuito, non è necessaria alcuna impegnativa. 
Finalità dell’iniziativa, rivolta anche al mondo dell’associazionismo e delle pro loco, è garantire un costante monitoraggio della circolazione del virus: “È un’azione di volontariato che aiuterà tutta la comunità. Abbiamo bisogno di continuare con la campagna di screening per vedere come si diffonde il Covid e non farci trovare impreparati in autunno”, ha sottolineato Zaia. 
L’esito negativo del tampone potrà essere utilizzato per la partecipazione a cerimonie o per accedere a determinati servizi.
Questi i Covid Point cui i cittadini possono far riferimento, nell’ambito dell’Ulss 2, con i relativi orari:  
 
•Treviso ex Dogana: dal lunedì al sabato 8.00 - 20.00. Domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.00
•Altivole ex Velo: dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00
•Conegliano Zoppas Arena: dal lunedì al sabato 8.00 - 14.00
•Oderzo Foro Boario dal lunedì al sabato 8.00 - 13.00


VENERDI' 02.07.2021
Certificazioni verdi COVID - per saperne di più visita il sito della Regione Veneto
Circolare Ministero Salute in merito alla certificazione verdi 

GIOVEDI' 01.07.2021
Tamponi e quarantena 
L'Azienda Ulss 2 intende intensificare la campagna di testing, eseguendo tamponi gratuiti a tutti coloro che devono partecipare ad eventi sportivi, culturali, cerimonie, o in partenza per eventi educativi (grest, campiscuola, campiscout, ...).

 


Allegati

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Allegato Autodichiarazione motivo tampone Covid.pdf 163.29 KB
Allegato modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf 626.96 KB

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