Cessione fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.


La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (nel caso del Comune di Pozzoleone: il Sindaco o la Polizia Locale). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione,  rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario  deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre  modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da più di una persona, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo familiare: in tal caso è sufficiente "denunciare" il solo capo famiglia.

Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

La comunicazione deve avvenire mediante consegna, all'Ufficio Protocollo del Comune o all'Ufficio Polizia Locale è consentito anche l'invio tramite lettera raccomandata (indirizzata a: Comune di Pozzoleone - via Roma, 5 - 36050 Pozzoleone - VI) in tal caso come data di consegna si intende quella di inoltro all'ufficio postale o tramite PEC.

 

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