SFALCIO TERRENI INCOLTI, MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO E POTATURA SIEPI E RAMI.

Pubblicata il 07/04/2020
Dal 07/04/2020 al 31/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA N. 1132
SFALCIO TERRENI INCOLTI, MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO E POTATURA SIEPI E RAMI.
 
IL SINDACO
Premesso:
• che all’interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
Considerato che l’incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:
• facilita la propagazione di vegetazione infestante;
• può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
• può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all’immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino;
Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
Visto l’art.29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada);
Visti gli artt. 8, 14 e 15 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera n. 74 del 28.12.2001;
 
O R D I N A
• ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
• ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dimesse;
• ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
• ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all’aperto;
• ai proprietari di aree verdi in genere; ciascuno per le rispettive competenze:
1. di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
2. di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
3. tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire le perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro;
4. in deroga agli obblighi e divieti previsti al comma 2 del presente provvedimento, il Sindaco può autorizzare deroghe specifiche per zone od unità immobiliari dove si ravvisino motivazioni di ordine tecnico o paesaggistico-ambientale.
A V V E R T E
• che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
• che qualora coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l’esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori.
• che contro il presente provvedimento può essere presentatoricorso:
− entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
− entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

D I S P O N E
Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante:
- l’affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- l’affissione di locandine su tutto il territorio comunale.
D E M A N D A
All’organo di Polizia Locale, a tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.

Allegati

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Allegato ordinanza.pdf 196.01 KB
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